Ricorso per la provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della Giunta provinciale pro-tempore dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2809 del 21 marzo 1997 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 26 marzo 1997 (rep. 20602) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualita' di Ufficiale rogante della Provincia stessa (all. 2) - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv. Manzi, via Confalonieri 5, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 5 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile, a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, conv. con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 1997, per violazione dell'autonomia finanziaria, cosi' come assicurata dal Titolo VI dello statuto speciale, nonche' delle potesta' legislative ed amministrative provinciali; per i profili e nei modi di seguito illustrati. F a t t o L'art. 8 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile, a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997, conv. con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, intitolato Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa, dispone al comma 1 che "al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabilti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-1999, cosi' come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti e in contabilita' speciali presso la tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi sucessivi". Tra gli enti cosi' individuati figura, a quel che sembra, anche la provincia autonoma di Trento, la quale anch'essa accede ai finanziamenti derivanti da trasferimenti statali mediante le disponibilita' di conti correnti intestati a suo nome presso la Tesoreria centrale. Le "disposizioni di cui ai commi successivi", finalizzate al "blocco degli impegni" di cui all'intitolazione dell'articolo, provvedono in primo luogo a limitare la facolta' di impegnare spese nel bilancio dello Stato. Ma tali limiti non interessano la ricorrente provincia, in quanto i trasferimenti ad essa destinati rientrano tra le spese fisse ed obbligatorie, per le quali rimane salva la facolta' di impegno pieno, nei soli limiti dei fondi iscritti a bilancio. Ugualmente non riguarda la provincia autonoma di Trento il comma 3, che espressamente eccettua tutte le pur diverse autonomie dal proprio ambito di applicazione. Ugualmente dicasi per il comma 4, recante una disposizione meramente integrativa del comma 3. La disposizione degli enti a vario titolo autonomi e' invece specificamente contemplata - senza alcuna distina considerazione - dal comma 5, secondo il quale, in primo luogo, "il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato". A questa disposizione ne segue, nello stesso comma 5, una ulteriore, rivolta a determinare le conseguenze di un eventuale scostamento da tale programma di spesa. Si specifica infatti che, "qualora dalle verifiche mensili ... risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie". Sennonche', tali disposizioni sono lesive dell'autonomia finanziaria della provincia, e piu' in generale dell'esercizio delle sue potesta' legislative e amministrative, per le seguenti ragioni di D i r i t t o Le disposizioni descritte in narrativa contengono una strumentazione conoscitiva (il "monitoraggio" dei flussi finanziari) e operativo-sanzionatoria (le "misure", ancorche' non determinate, che il Governo e' chiamato ad assumere) rivolta ad assicurare che i pagamenti degli enti dotati di autonomia - e tra questi, sembra, la provincia autonoma di Trento - "non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato". Sennonche', la regola di cui tale strumentazione conoscitiva ed operativo-sanzionatoria dovrebbe assicurare l'attuazione (appunto la regola del "non eccedere" i pagamenti 1996 con l'aggiunta dell'inflazione programmata) non esiste affatto, ne' potrebbe legittimamente esistere - quantomento in relazione alla provincia autonoma. La finanza della provincia e' determinata, in entrata, da regole statutarie che ne definiscono la misura ed i limiti. Per vincolo statutario e costituzionale, e come d'altronde e' ovvio, tali entrate sono destinate al conseguimento dei fini istituzionali propri della provincia: cioe', in altre parole, sono istituzionalmente destinate ad essere spese, direttamente o attraverso gli enti che conpongono il complessivo sistema amministrativo governato e sostenuto dall'autonomia provinciale. Disporre di entrate vincolate in termini globali a non poter essere spese realizzerebbe in realta' indirettamente anche una limitazione dell'entrata, che diverrebbe superflua e comunque improduttiva, perdendo la sua funzione propria. In altre parole, porre limiti generalizzati - allla possibilita' di spesa di quanto costituzionalmente spettante alla provincia autonoma di Trento costituisce null'altro che un modo surrettizio di imporre limiti alle risorse finanziarie proprie della comunita' provinciale. Cio' non significa affatto che la finanza provinciale sia avulsa dal contesto del paese e segua esclusivamente logiche sue proprie. Al contrario, l'art. 78 dello statuto prevede una "quota variabile" di finanziamento, che solo e' "stabilita annualmente d'accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta provinciale", ma nella cui determinazione si tiene espressamente conto "delle spese per gli interventi generali dello Stato disposti nella restante parte del territorio nazionale negli stessi settori di competenza delle province". Dunque, stabiliti i necessari raccordi tra finanza statale e finanza autonoma, appare arbitrario ed incostituzionale pretendere che l'ente titolare di finanza autonoma costituzionalmente garantita, non spenda le risorse ad esso attribuite per conseguire i propri fini: e cio' del tutto a prescindere dal fatto che il flusso delle uscite corrisponda o meno a quello dell'anno precedente. D'altronde, la stessa legge qui contestata non pone affatto una regola limitata delle uscite: e se una simile limitazione sostanziale dovesse "implicitamente" intendersi posta dalla legge, cio' non potrebbe non costituire ragione di autonoma censura di illegittimita' costituzionale. La disposizione del comma 5 dell'art. 8 si limita invece a preannunciare "misure" qualora tale "regola" (in realta' inesistente) non venisse rispettata. Ma sembra chiaro che anche il semplice preannuncio di siffatte misure, in relazione a comportamenti della provincia che si traducono nel semplice adempimento del dovere costituzionale di impiegare le proprie risorse per i propri fini, costituisce attentato e violazione alle prerogative costituzionali di essa. E' vero che lo stesso legislatore sembra volersi premunire dal rischio di censure della cui possibilita' era evidentemente consapevole mediante la precisazione, che chiude il citato comma 5 dell'art. 8, che il Governo dovra' predisporre le "misure" in questione "nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie". Sennonche', una simile generica cautela, priva delle necessarie specificazoni, non e' affatto sufficiente ne' idonea a sminuire la lesione portata con le disposizioni principali. Infatti, a prescindere dalla circostanza che essa assomiglia - se e' consentito - ad una autorizzazione ad appropriarsi di cose altrui nel rispetto del codice penale, una simile considerazione non fa che corrispondere in definitiva ad un auspicio che quanto si va facendo sia consentito dalle regole costituzionali sull'autonomia: il che, quanto meno nel caso di istituzioni ad autonomia finanziaria, legislativa ed amministrativa costituzionalmente garantita quale la provincia autonoma di Trento, non corrisponde affatto alla realta', e non e' invece altro che il tentativo di sottoporre destinatari quali la ricorrente provincia ad una regola inesistente e contraddittoria con le regole costituzionali del proprio operare. La lesivita' di tale tentativo non e' affatto sminuita dalla circostanza che le concrete "misure" da assumere nel caso di sfondamento dei tetti di spesa siano future ed indeterminate: perche' essa sta proprio nel tentativo di imporre "suasoriamente" ed in via di implicita minaccia di non precisate misure la "regola" della correlazione con la spesa dell'anno precedente, che e' la sola in relazione alla quale possa poi parlarsi di "scostamenti" piu' o meno significativi. La ricorrente provincia autonoma di Trento chiede dunque a codesta ecc.ma Corte costituzionale una pronuncia che sancisca che - in ragione della particolare autonomia finanziaria garantita dallo statuto - non sono e non possono essere ad essa imposti limiti globali di spesa diversi dal limite delle risorse derivanti dalle sue entrate, cosi' come configurate dallo statuto stesso. Ogni altra considerazione, ogni "monitoraggio" delle spese non puo' che avere fini meramente conoscitivi, ed essere correlato al piu' alla assunzione di quelle decisioni finanziarie che la Costituzione e le disposizioni dello statuto di autonomia attribuiscono alla responsabilita' dello Stato, eslcusa invece ogni finalizzazione alla verifica che le spese provinciali "non eccedano" quelle dell'anno precedente, ancor piu' eslcusa ogni finalizzazione ad eventuali "misure" di contenimento, incompatibili nella loro stessa previsione con l'autonomia finanziaria ed operativa - attraverso le leggi e l'attivita' amministrativa attuativa - garantita alla ricorrente provincia.