Ricorso per  la  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona  del
 presidente   della   Giunta   provinciale   pro-tempore  dott.  Carlo
 Andreotti, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale  n.
 2809  del  21  marzo  1997 (all. 1), rappresentata e difesa - come da
 procura speciale del 26 marzo 1997  (rep.  20602)  rogata  dal  dott.
 Tommaso  Sussarellu  in qualita' di Ufficiale rogante della Provincia
 stessa (all. 2) - dagli avvocati  Giandomenico  Falcon  di  Padova  e
 Luigi  Manzi  di  Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio
 dell'avv.  Manzi,  via  Confalonieri  5,  contro  il  Presidente  del
 Consiglio   dei  Ministri  per  la  dichiarazione  di  illegittimita'
 costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 5 del decreto-legge 31 dicembre
 1996, n. 669, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria
 e contabile, a completamento della manovra di  finanza  pubblica  per
 l'anno 1997, conv. con modificazioni nella legge 28 febbraio 1997, n.
 30,  pubblicata  in  Gazzetta  Ufficiale  n. 50 del 1 marzo 1997, per
 violazione dell'autonomia  finanziaria,  cosi'  come  assicurata  dal
 Titolo  VI dello statuto speciale, nonche' delle potesta' legislative
 ed amministrative provinciali; per i profili e nei  modi  di  seguito
 illustrati.
                               F a t t o
   L'art.  8  del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, Disposizioni
 urgenti  in  materia   tributaria,   finanziaria   e   contabile,   a
 completamento  della  manovra  di  finanza  pubblica per l'anno 1997,
 conv.  con  modificazioni  nella  legge  28  febbraio  1997,  n.  30,
 intitolato  Blocco  degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa,
 dispone al comma 1 che "al fine di contribuire al conseguimento degli
 obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabilti con  la  nota
 di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria
 per  il  triennio  1997-1999,  cosi'  come  deliberati,  con apposite
 risoluzioni, dalle Camere, gli impegni  e  i  pagamenti  delle  spese
 dello   Stato   e  degli  enti  soggetti  all'obbligo  di  tenere  le
 disponibilita' liquide in conti correnti e in  contabilita'  speciali
 presso  la  tesoreria  dello Stato sono disciplinati sulla base delle
 disposizioni di cui ai commi sucessivi".
   Tra gli enti cosi' individuati figura, a quel che sembra, anche  la
 provincia   autonoma   di   Trento,  la  quale  anch'essa  accede  ai
 finanziamenti  derivanti  da  trasferimenti   statali   mediante   le
 disponibilita'  di  conti  correnti  intestati  a  suo nome presso la
 Tesoreria centrale.
   Le "disposizioni  di  cui  ai  commi  successivi",  finalizzate  al
 "blocco   degli  impegni"  di  cui  all'intitolazione  dell'articolo,
 provvedono in primo luogo a limitare la facolta' di  impegnare  spese
 nel   bilancio  dello  Stato.  Ma  tali  limiti  non  interessano  la
 ricorrente provincia, in quanto i  trasferimenti  ad  essa  destinati
 rientrano  tra  le  spese  fisse ed obbligatorie, per le quali rimane
 salva la facolta'  di  impegno  pieno,  nei  soli  limiti  dei  fondi
 iscritti a bilancio.
   Ugualmente non riguarda la provincia autonoma di Trento il comma 3,
 che espressamente eccettua tutte le pur diverse autonomie dal proprio
 ambito di applicazione. Ugualmente dicasi per il comma 4, recante una
 disposizione meramente integrativa del comma 3.
   La  disposizione  degli  enti  a  vario  titolo  autonomi e' invece
 specificamente contemplata - senza alcuna  distina  considerazione  -
 dal  comma  5,  secondo  il  quale,  in  primo  luogo,  "il  Governo,
 nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e  d'intesa  con  l'ANCI,
 l'UPI   e  l'UNCEM,  procede  al  monitoraggio  degli  andamenti  dei
 pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli  altri  enti  non
 compresi  nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano
 mensilmente,  in  modo  cumulato,   quelli   effettuati   nel   1996,
 incrementati del tasso d'inflazione programmato".
   A   questa  disposizione  ne  segue,  nello  stesso  comma  5,  una
 ulteriore, rivolta a  determinare  le  conseguenze  di  un  eventuale
 scostamento  da  tale  programma  di spesa. Si specifica infatti che,
 "qualora  dalle   verifiche   mensili   ...   risultino   scostamenti
 significativi,  il  Governo  predispone  tutte le misure necessarie a
 ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto
 dei principi costituzionali in materia di autonomie".
   Sennonche',    tali   disposizioni   sono   lesive   dell'autonomia
 finanziaria della provincia, e piu' in generale dell'esercizio  delle
 sue potesta' legislative e amministrative, per le seguenti ragioni di
                             D i r i t t o
   Le    disposizioni    descritte   in   narrativa   contengono   una
 strumentazione conoscitiva (il "monitoraggio" dei flussi  finanziari)
 e  operativo-sanzionatoria  (le  "misure", ancorche' non determinate,
 che il Governo e' chiamato ad assumere) rivolta ad assicurare  che  i
 pagamenti  degli  enti dotati di autonomia - e tra questi, sembra, la
 provincia autonoma di Trento - "non  eccedano  mensilmente,  in  modo
 cumulato,   quelli   effettuati  nel  1996,  incrementati  del  tasso
 d'inflazione programmato".
   Sennonche', la regola di cui  tale  strumentazione  conoscitiva  ed
 operativo-sanzionatoria  dovrebbe assicurare l'attuazione (appunto la
 regola  del  "non  eccedere"  i   pagamenti   1996   con   l'aggiunta
 dell'inflazione   programmata)   non  esiste  affatto,  ne'  potrebbe
 legittimamente esistere - quantomento  in  relazione  alla  provincia
 autonoma.
   La  finanza  della  provincia e' determinata, in entrata, da regole
 statutarie che ne definiscono la misura  ed  i  limiti.  Per  vincolo
 statutario e costituzionale, e come d'altronde e' ovvio, tali entrate
 sono  destinate  al conseguimento dei fini istituzionali propri della
 provincia: cioe', in altre parole, sono  istituzionalmente  destinate
 ad essere spese, direttamente o attraverso gli enti che conpongono il
 complessivo    sistema    amministrativo    governato   e   sostenuto
 dall'autonomia provinciale.
   Disporre di entrate vincolate in termini globali a non poter essere
 spese realizzerebbe in realta' indirettamente anche  una  limitazione
 dell'entrata,  che  diverrebbe  superflua  e  comunque  improduttiva,
 perdendo la sua funzione propria.
   In altre parole, porre limiti generalizzati - allla possibilita' di
 spesa di quanto costituzionalmente spettante alla provincia  autonoma
 di  Trento  costituisce null'altro che un modo surrettizio di imporre
 limiti alle risorse finanziarie proprie della comunita' provinciale.
    Cio' non significa affatto che la finanza provinciale  sia  avulsa
 dal  contesto  del  paese e segua esclusivamente logiche sue proprie.
 Al contrario, l'art. 78 dello statuto prevede una  "quota  variabile"
 di finanziamento, che solo e' "stabilita annualmente d'accordo fra il
 Governo  e  il  Presidente  della  Giunta  provinciale", ma nella cui
 determinazione si tiene espressamente  conto  "delle  spese  per  gli
 interventi  generali  dello  Stato  disposti nella restante parte del
 territorio  nazionale  negli  stessi  settori  di  competenza   delle
 province".
   Dunque,  stabiliti  i  necessari  raccordi  tra  finanza  statale e
 finanza autonoma, appare arbitrario  ed  incostituzionale  pretendere
 che l'ente titolare di finanza autonoma costituzionalmente garantita,
 non  spenda  le  risorse  ad  esso attribuite per conseguire i propri
 fini: e cio' del tutto a prescindere dal fatto che  il  flusso  delle
 uscite corrisponda o meno a quello dell'anno precedente.
   D'altronde,  la  stessa  legge  qui contestata non pone affatto una
 regola limitata delle uscite: e se una simile limitazione sostanziale
 dovesse "implicitamente"  intendersi  posta  dalla  legge,  cio'  non
 potrebbe non costituire ragione di autonoma censura di illegittimita'
 costituzionale.    La  disposizione del comma 5 dell'art. 8 si limita
 invece  a  preannunciare  "misure"  qualora tale "regola" (in realta'
 inesistente) non venisse rispettata. Ma sembra chiaro  che  anche  il
 semplice preannuncio di siffatte misure, in relazione a comportamenti
 della  provincia che si traducono nel semplice adempimento del dovere
 costituzionale di impiegare le proprie risorse  per  i  propri  fini,
 costituisce attentato e violazione alle prerogative costituzionali di
 essa.
   E'  vero  che  lo  stesso  legislatore sembra volersi premunire dal
 rischio  di  censure  della  cui   possibilita'   era   evidentemente
 consapevole  mediante  la  precisazione, che chiude il citato comma 5
 dell'art.   8, che il  Governo  dovra'  predisporre  le  "misure"  in
 questione  "nel  rispetto  dei  principi costituzionali in materia di
 autonomie". Sennonche', una  simile  generica  cautela,  priva  delle
 necessarie  specificazoni,  non  e'  affatto sufficiente ne' idonea a
 sminuire la lesione portata con le disposizioni principali.
   Infatti, a prescindere dalla circostanza che essa assomiglia  -  se
 e'  consentito - ad una autorizzazione ad appropriarsi di cose altrui
 nel rispetto del codice penale, una simile considerazione non fa  che
 corrispondere  in  definitiva ad un auspicio che quanto si va facendo
 sia consentito dalle regole costituzionali sull'autonomia:   il  che,
 quanto  meno  nel  caso  di  istituzioni  ad  autonomia  finanziaria,
 legislativa ed amministrativa costituzionalmente garantita  quale  la
 provincia autonoma di Trento, non corrisponde affatto alla realta', e
 non  e' invece altro che il tentativo di sottoporre destinatari quali
 la ricorrente provincia ad una regola inesistente  e  contraddittoria
 con le regole costituzionali del proprio operare.
   La  lesivita'  di  tale  tentativo  non  e'  affatto sminuita dalla
 circostanza  che  le  concrete  "misure"  da  assumere  nel  caso  di
 sfondamento dei tetti di spesa siano future ed indeterminate: perche'
 essa  sta  proprio nel tentativo di imporre "suasoriamente" ed in via
 di implicita minaccia di  non  precisate  misure  la  "regola"  della
 correlazione  con  la  spesa  dell'anno precedente, che e' la sola in
 relazione alla quale possa poi parlarsi di "scostamenti" piu' o  meno
 significativi.
   La  ricorrente provincia autonoma di Trento chiede dunque a codesta
 ecc.ma Corte costituzionale una  pronuncia  che  sancisca  che  -  in
 ragione  della  particolare  autonomia  finanziaria  garantita  dallo
 statuto - non sono e  non  possono  essere  ad  essa  imposti  limiti
 globali di spesa diversi dal limite delle risorse derivanti dalle sue
 entrate, cosi' come configurate dallo statuto stesso.
   Ogni altra considerazione, ogni "monitoraggio" delle spese non puo'
 che  avere  fini  meramente  conoscitivi, ed essere correlato al piu'
 alla assunzione di quelle decisioni finanziarie che la Costituzione e
 le  disposizioni  dello  statuto  di  autonomia  attribuiscono   alla
 responsabilita'  dello Stato, eslcusa invece ogni finalizzazione alla
 verifica che le spese provinciali  "non  eccedano"  quelle  dell'anno
 precedente,  ancor  piu'  eslcusa  ogni  finalizzazione  ad eventuali
 "misure" di contenimento, incompatibili nella loro stessa  previsione
 con  l'autonomia  finanziaria  ed  operativa  - attraverso le leggi e
 l'attivita' amministrativa  attuativa  -  garantita  alla  ricorrente
 provincia.